OMICIDIO STRADALE – Legge 23 marzo 2016 n. 41 in vigore dal 25 marzo 2016
OMICIDIO STRADALE – Legge 23 marzo 2016 n. 41 in vigore dal 25 marzo 2016
La nuova fattispecie di reato prevede “
“ è punito con la pena della reclusione da due a sette anni, il soggetto che, per colpa, cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale “.
La norma introduce anche importanti aggravanti di pena per chi cagioni la morte di una o più persone, alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta a sostanza stupefacenti.
La legge prevede inoltre nuovi e particolari poteri delle Forze dell’ordine negli accertamenti immediatamente successivi all’incidente, con le possibilità di estendere le misure cautelari e l’arresto in flagranza di reato.
Il tema molto discusso in questi primi mesi di applicazione della norma, è la sanzione accessoria del ritiro cautelare della patente, e qualora la responsabilità fosse palese, anche la sospensione della patente fino a 5 anni e la segnalazione alla Prefettura.
In caso di reato grave, quale la guida in stato d’ebbrezza, l’eccesso di velocità e il mancato soccorso, è prevista la revoca della patente che , in caso di omicidio, può arrivare a 15 anni e, in caso di fuga, fino a 30 anni.
Le prime applicazioni della norma sono particolarmente severe in quanto vengono spesso congelate le circostanze attenuanti e vengono fatte prevalere le circostanze aggravanti.
E’ in ogni caso opportuno avere stipulato una polizza di Difesa legale che garantisca un massimale idoneo per poter sostenere le spese di un Procedimento penale che può essere anche molto lungo.
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